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Caronte & Tourist

Condizioni di trasporto

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Art. 1 - Definizioni

Per “Passeggero” si intende ogni persona trasportata in base al biglietto di passaggio emesso dalla Società e/o dalle agenzie a ciò autorizzate.

Per “Società” o "Vettore" si intende la società Caronte & Tourist S.p.A. che esegue il trasporto i cui estremi sono riportati nel contratto di trasporto.

Per “Biglietto”, “Biglietto di passaggio”, “Titolo di viaggio” o “Contratto di Trasporto” si intende il documento valido per l’imbarco a bordo, sia esso un biglietto per passeggeri con/senza veicolo al seguito che una polizza di carico per automezzi commerciali.

Per “Biglietto Aperto” si intende un titolo di viaggio che non riporta uno specifico orario di partenza.

Il “caricatore” designa chi richiede l’imbarco, il presentatore del veicolo all’imbarco, l’autista, lo speditore del container ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco.

Le parole “container” e “contenitore” comprendono qualsiasi contenitore, cassa, cisterna trasportabile, paletta o base in legno o qualsiasi altra facilitazione di trasporto usata per consolidare e trasportare la merce.

La Società si impegna a trasportare il passeggero e i (il) veicoli (o) al seguito alle seguenti condizioni generali di trasporto che sono adeguatamente pubblicizzate presso tutte le biglietterie autorizzate, presso le sedi delle Società, e a bordo della/e nave/i, e che sono consultabili sul sito web carontetourist.it e, pertanto, l’acquisto e/o il possesso del titolo comportano la conoscenza e l’accettazione da parte del passeggero del loro contenuto.

Art. 2 - Regolamento per il trasporto e validità

Per viaggiare sulle navi della Società, ogni passeggero deve prima munirsi di regolare biglietto di passaggio (ovvero di titolo di viaggio equipollente), da acquistare presso tutti i canali di vendita abilitati al servizio. Il semplice acquisto e l’utilizzo del biglietto comportano l’accettazione senza riserva delle presenti condizioni generali di trasporto. Il biglietto deve essere custodito diligentemente dal passeggero ed esibito - prima dell’imbarco o a richiesta - al personale addetto al controllo. Il biglietto deve essere sempre obliterato (fisicamente o in modalità digitale) da parte del personale preposto al quale il passeggero è tenuto a presentare il titolo di viaggio, che sia esso cartaceo o digitale.

I biglietti che non riportano alcuna intestazione del cliente sono titoli di viaggio al portatore; pertanto, in caso di smarrimento non possono essere rimborsati e/o ristampati.

L’abbonamento passeggeri, ove previsto, è personale, non cedibile, né trasferibile e deve essere custodito diligentemente dal passeggero ed esibito - prima dell’imbarco o a richiesta - al personale addetto al controllo. Al fine di accertare l’identità del possessore, il personale preposto può richiedere al passeggero di esibire un documento di riconoscimento congiuntamente all’abbonamento. L’utilizzo dell’abbonamento passeggeri è soggetto alle presenti condizioni generali di trasporto, oltre che a quelle riportate nell’abbonamento, e che tutte si intendono conosciute e accettate dal passeggero.

A norma dell’art. 399 del codice della navigazione, il passeggero, che a bordo della nave risulti sprovvisto di regolare biglietto e che non abbia dato immediato preavviso al Comandante della nave, è tenuto al pagamento del doppio dell’importo del biglietto a prezzo intero, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento dei danni. Il passeggero in possesso di un titolo di viaggio sprovvisto di relativa obliterazione è tenuto al pagamento del doppio dell’importo del biglietto a prezzo intero, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento dei danni.

In caso di smarrimento, distruzione o furto del biglietto, per accedere a bordo, deve essere acquistato un nuovo titolo di viaggio.

In caso di smarrimento, distruzione o furto dell’abbonamento, per accedere a bordo, deve essere acquistato un nuovo titolo di viaggio e il titolare dell’abbonamento deve sporgere immediatamente opportuna denuncia alle Autorità preposte onde evitare il verificarsi di fenomeni di frode ai danni della Società.

Si specifica che, sulla linea Messina-Villa San Giovanni, i passeggeri con veicolo al seguito, muniti di regolare biglietto ovvero di titolo di viaggio equipollente, hanno diritto a imbarcarsi - nell’ordine che sarà determinato dal Comandante e/o suoi preposti - con precedenza rispetto ai passeggeri privi di veicolo al seguito, i quali possono imbarcare solo dopo il completamento dell’imbarco dei veicoli, e, comunque, fino a esaurimento del numero massimo di passeggeri trasportabili dalla nave secondo legge.

Fatturazione

Ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 633 del 26.10.72 e successive modifiche, le fatture dei biglietti possono essere richieste esclusivamente al momento dell’acquisto del titolo di viaggio e prima dell’emissione dello stesso.

Art. 3 - Prezzo di passaggio

Il prezzo indicato nel biglietto è quello in vigore alla data di emissione dello stesso.

Nel prezzo indicato nel biglietto di passaggio, non è compresa la somministrazione di vitto a bordo che rimane a carico del passeggero. I pasti possono essere consumati, previo pagamento, al ristorante e/o al self-service. Eventuali tasse di imbarco e sbarco, ove applicabili, sono esplicitamente indicate nel biglietto di passaggio. I biglietti acquistati direttamente presso le biglietterie del porto d’imbarco possono prevedere il pagamento di un supplemento.

Tutti i prezzi speciali e/o promozionali sono disponibili fino a esaurimento dei posti dedicati e proposti automaticamente dal sistema di prenotazione.

Il passeggero in possesso di una prenotazione prepagata che si presenti all’imbarco con un mezzo la cui tipologia non sia corrispondente a quella del veicolo prenotato, è tenuto ad acquistare un nuovo titolo di viaggio e potrà richiedere il rimborso del biglietto non utilizzato osservando le condizioni riportante nel presente documento.

Il caricatore che non presenti in tempo utile alla partenza, ai sensi dell’art. 5 delle presenti condizioni, i propri veicoli e/o contenitori e, comunque, in ogni ipotesi che gli stessi non vengano imbarcati per fatto del caricatore, non ha diritto al rimborso, neppure parziale, del prezzo pagato ed è anzi obbligato a completare il pagamento del prezzo del trasporto, ove non l’abbia pagato per intero, nonché a risarcire l’eventuale maggior danno.

Promozioni e convenzioni

L’applicazione dei prezzi speciali e/o promozionali dipende dalla data di prenotazione e/o partenza, dal numero di passeggeri, dalla sistemazione scelta, dal canale di prenotazione utilizzato ed è soggetta alla disponibilità dei posti dedicati al momento della prenotazione.

I passeggeri in possesso di un biglietto acquistato con una convenzione devono obbligatoriamente esibire al momento del check-in in biglietteria copia di un documento che attesti la propria appartenenza all’ente/associazione convenzionata (il cui numero va riportato sul biglietto acquistato), unitamente al proprio documento di identità e a ogni ulteriore documento richiesto dalla Società per le singole convenzioni, secondo quanto risulti dal sito ufficiale della Società. L’associato deve obbligatoriamente essere presente nella lista passeggeri della prenotazione convenzionata. La mancata esibizione della documentazione necessaria e/o l’inosservanza delle Condizioni Generali di Trasporto comporta la decadenza della prenotazione e del conseguente diritto all’imbarco: pertanto, il passeggero per imbarcarsi deve inderogabilmente acquistare un nuovo titolo di viaggio.

Le promozioni non sono cumulabili tra loro, né possono essere applicate su un biglietto convenzionato.

Art. 4 - Anticipi/Ritardi di partenze/arrivo - soppressione di partenza, modifiche di itinerario

La Società declina ogni responsabilità per i danni causati al passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del regolamento UE/1177/2010.

La Società ha la facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere od omettere scali, di far iniziare il viaggio da un porto diverso da quello stabilito, di cambiare itinerario, di destinare la nave ad altra linea, di anticipare o ritardare la data o l’orario di partenza (orario, che ne caso di biglietti aperti, si intende meramente indicativo). L’indicazione della nave per l’effettuazione del trasporto è meramente indicativa, essendo facoltà della Società quella di sostituirla in ogni momento con altra nave, anche di altro vettore.

Il Comandante ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria in qualsiasi direzione per qualsiasi distanza e anche in relazione alle condizioni meteo-marine per la sicurezza della navigazione. Ha inoltre la facoltà di scalare, sia prima che dopo la partenza, qualsiasi porto o porti che si trovino o meno sull’itinerario della nave, anche se in direzione contraria od oltre l’usuale rotta, sia retrocedendo che avanzando in qualsiasi ordine e a qualsiasi scopo, una o più volte, di trasferire il passeggero e il veicolo su qualsiasi altra nave o mezzo di trasporto, appartenenti o meno alla Società, diretti al porto di destinazione.

In caso di ritardo la Società informa i passeggeri dell’orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Società compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

In ogni caso, fermo quanto precede, la soppressione del viaggio, il ritardo e l’interruzione del viaggio sono disciplinati esclusivamente dal Regolamento UE/1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, visionabile sul sito carontetourist.it, presso le biglietterie e a bordo delle navi sociali, fatto salvo solo quanto previsto dall’art. 405 del codice della navigazione con riferimento all’interruzione del viaggio.

Art. 5 - Imbarco e sbarco

I minori di anni 18 fino ad anni 12 possono viaggiare anche non accompagnati, sotto la responsabilità degli esercenti la potestà genitoriale, mentre i minori di anni 12 devono viaggiare accompagnati da passeggeri adulti ed essere tenuti sotto sorveglianza dai genitori e/o persone a ciò preposte.

I conducenti dei veicoli sono chiamati all'imbarco nell'ordine disposto dal Comandante della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti.

Le operazioni di imbarco dei veicoli, compresa la loro sistemazione nel posto assegnato a bordo, le operazioni di sbarco, nonché l'eventuale trasferimento del veicolo dal posto di parcheggio alla nave e/o l'eventuale trasferimento del veicolo dalla nave al posto di parcheggio, sono sempre effettuati a cura, rischio e responsabilità esclusivi del passeggero che al completamento delle operazioni di imbarco.

Ai fini della propria incolumità i passeggeri sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartite tramite cartelli, messaggi audio oltre che comunicate direttamente dal personale di bordo.

È obbligatorio per i conducenti dei veicoli al seguito, una volta che il veicolo sia giunto nel posto assegnato a bordo: innestare la marcia bassa e tirare al fondo il freno di stazionamento, togliere le chiavi dal cruscotto e spegnere ogni apparato elettrico e le luci del veicolo, disinserire l’impianto di allarme, assicurarsi che portiere e bagagliaio siano ben chiusi, non rispondendo la Società di eventuali ammanchi di eventuali bagaglio e/o oggetti personali all’interno del veicolo.

È, altresì, vietato sostare negli autoveicoli, nei camper e pullman dopo l’imbarco, per tutta la durata della navigazione e, comunque, fino a quando, giunta la nave al porto di sbarco, il personale di bordo non abbia autorizzato l’accesso dei passeggeri al locale garage. È, inoltre, obbligatorio per tutti i conducenti di Camper e Roulotte: chiudere tutte le valvole di intercettazione gas e disinserire gli apparati elettrici.

È obbligatorio dichiarare al momento dell’acquisto del biglietto o al Comando di bordo, al più tardi prima dell’imbarco, il trasporto di veicoli alimentati a gpl/metano o altri gas.

È obbligatorio utilizzare per il trasporto marittimo in relazione alla peculiarità di detto trasporto, veicoli efficienti in ogni parte, soprattutto per quanto riguarda gli organi di frenatura, rotolamento, sospensione e ove previsto, rizzaggio e di altezza non superiore a mt 4,20 da terra.

Relativamente al trasporto di automezzi commerciali, la prenotazione, l’emissione del documento di trasporto e il pagamento del prezzo non costituiscono impegno per la Società che la nave sia pronta a ricevere i veicoli e/o i contenitori, né che i veicoli o contenitori siano effettivamente imbarcati.

L’effettivo imbarco dipende dalle esigenze della Società e dalla sicurezza a bordo, e da qualsiasi altro motivo che possa impedire l’imbarco.

Nell’ipotesi che l’imbarco non avvenga per fatto della Società, questa deve soltanto restituire il nolo o parte di nolo incassato, e non è tenuta a rispondere per spese e danni di alcun tipo.

Lo stato in cui viene lasciato il veicolo deve rispettare le modalità previste dall’Autorità marittima.

Art. 6 - Variazioni, annullamenti

I biglietti della linea dello Stretto di Messina non possono essere modificati e possono essere rimborsati a fronte del mancato utilizzo o in caso di un utilizzo parziale (in caso di biglietti A/R).

Nel caso di biglietti aperti, ovvero privi di una specifica data di partenza e che possono prevedere un anno solare di tempo per la fruizione, non è prevista la possibilità di chiedere il rimborso.

Nel caso di rimborso parziali, il calcolo della quota da corrispondere al richiedente sarà effettuato decurtando dal prezzo corrisposto il valore di un viaggio di Sola Andata della medesima categoria.

Il rimborso di un titolo di viaggio può essere richiesto, ove previsto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo quello di emissione.

Art. 7 - Condizioni sanitarie del passeggero

Il Comandante ha la facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, a giudizio della Società stessa, in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio. In tali casi, il passeggero non ha diritto al risarcimento di danni ed è responsabile dei danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, a terzi, nonché alle cose di terzi.

L’accettazione del passeggero a bordo da parte della Società non deve essere considerata come rinuncia della Società al suo diritto di far valere in seguito le sue riserve sulle condizioni del passeggero, che siano conosciute o meno dalla Società al momento dell’imbarco e/o partenza della nave. L’esercizio di tali facoltà da parte del Comandante e/o della Società avviene nel rispetto della normativa vigente e, relativamente alle persone con mobilità ridotta, in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 del Regolamento UE n. 1177/2010.

L’imbarco, la permanenza a bordo e lo sbarco dei passeggeri e dei veicoli sono disciplinati dalle norme di legge, dalle disposizioni impartite dal Comando della nave in relazione a particolari situazioni, nonché dalle disposizioni seguenti:

  1. salvo quanto previsto dal 2° comma dell’art.192 del Codice della Navigazione, l’imbarco dei passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o, comunque, pericolose per la sicurezza della navigazione, e per l’incolumità delle persone a bordo, è condizionato alle autorizzazioni date dalle competenti Autorità Sanitarie;
  2. anche se non sussiste pericolo per la sicurezza della navigazione e per l’incolumità delle persone a bordo, per l’imbarco dei passeggeri che siano manifestamente in condizioni fisiche tali da sconsigliare il viaggio via mare, è richiesta, nell’interesse dei passeggeri stessi, certificazione medica che autorizzi l’effettuazione del viaggio;
  3. non saranno ammessi a bordo passeggeri in evidente stato di agitazione o in palese e molesto stato di ubriachezza; Il Comandante ha la facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque sia, a suo giudizio, in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio o a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, pericoloso per gli altri passeggeri e per la sicurezza della nave. In tali casi il passeggero non avrà diritto al risarcimento di danni e sarà responsabile dei danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, per gli eventuali ritardi alla partenza della stessa nonché dei danni arrecati a terzi o alle cose di terzi.

L’imbarco di una passeggera in stato di gravidanza comporta l’accettazione da parte della medesima dei rischi connessi all’assenza a bordo di assistenza medica o di assistenza medica specialistica e di strutture idonee a gestire eventuali emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alle specificità del trasporto via mare sia in riferimento ad eventuali condizioni meteo marine sia in riferimento alla difficoltà di accesso ad assistenza esterna, con conseguente manleva ed esonero di qualsiasi responsabilità in capo alla Società e a tutto il personale della stessa.

Art. 8 - Esplosivi infiammabili e materie pericolose

È severamente proibito al passeggero di includere nel bagaglio o nelle cose di sua proprietà, sistemate a bordo dei veicoli, residui industriali o sostanze esplosive e/o infiammabili o altrimenti pericolose per la sicurezza della nave, del carico oppure per l’incolumità degli altri passeggeri e dei membri dell’equipaggio. Nel caso di violazione di tale divieto, il Comandante è autorizzato a sequestrare o distruggere tali sostanze senza che il passeggero possa pretendere alcuna indennità. Il passeggero, inoltre, è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione del presente divieto.

Il trasporto di materie infiammabili, esplodenti, corrosive e pericolose, all’interno di veicoli commerciali, è consentito esclusivamente sulle navi che siano abilitate a tale trasporto e, nei limiti dell'abilitazione, nel rispetto delle norme vigenti.

Il conducente ha l’obbligo di dichiarare alla Società e/o ai suoi agenti prima dell’imbarco, l’esistenza di merci pericolose a bordo del veicolo e/o all’interno del contenitore che devono essere presentate per l'imbarco nelle condizioni prescritte dalla legge.

I trasporti di cui al presente articolo debbono, comunque, essere preannunciati alla Società e al mandatario al porto d’imbarco, almeno con tre giorni lavorativi di anticipo.

Il proprietario dell’automezzo risponde dei danni e degli inconvenienti tutti che possano derivare alla società e/o a terzi da infedele o inesatta dichiarazione della qualità della merce trasportata.

L’imbarco viene concesso nei limiti delle vigenti norme di legge in materia e deve essere espressamente autorizzato per iscritto dal Comando della nave che può disporre la collocazione dei veicoli e/o contenitori sul ponte scoperto.

A tal fine, il caricatore accetta preventivamente ed espressamente la collocazione dei veicoli sul ponte scoperto.

In caso di mancato avviso, il caricatore risponde illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione nei confronti della Società e di terzi, in sede civile, penale e amministrativa.

Art. 9 - Sistemazione

Il passeggero deve occupare il posto indicato nel biglietto ovvero, in mancanza, quello assegnato dal Comandante o dal Commissario di bordo. La Compagnia ha la facoltà di assegnare al passeggero un posto diverso da quello indicato nel biglietto, se ciò risponde a specifiche esigenze tecniche: se il posto assegnato è di tipo superiore, non è richiesta differenza di prezzo.

Art. 10 - Armi

All'atto dell'imbarco, il passeggero ha l'obbligo di consegnare in custodia al Comandante tutte le armi bianche e/o da fuoco in suo possesso, qualora ne sia consentito il trasporto.

In caso di inosservanza, i contravventori sono passibili di confisca delle armi e di deferimento all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 11 - Legge Applicabile e foro competente

II contratto di trasporto passeggeri, loro bagaglio e veicoli al seguito è regolato e interpretato secondo la legge italiana.

Art. 12 - Rinvio

Per quant'altro non previsto dalle presenti condizioni di trasporto, vale quanto previsto dal Codice della Navigazione, dal Regolamento UE 1177/2010 e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 13 - Protezione dei dati personali

La Società, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza ai fini e nell’ambito dell’esecuzione del contratto, in conformità del Regolamento UE 2016/679.

I dati personali forniti dal passeggero verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei servizi, anche per mezzo di sistemi informativi, idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza; il tutto come specificamente riportato dalla Società nell’informativa privacy pubblicata sul sito www.carontetourist.it.

Art. 14 – Reclami (ex art. 25 Regolamento UE n. 1177/2010)

A bordo delle navi della Società è presente una sintesi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010.

Canali disponibili per la presentazione del reclamo

Per la presentazione di eventuali reclami ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è possibile utilizzare i seguenti canali:

  1. tramite il sito web all’indirizzo https://web.carontetourist.it/reclamo;
  2. tramite e-mail agli indirizzi sotto riportati;
  3. tramite posta raccomandata agli indirizzi sotto riportati.

Caronte & Tourist spa, Via Ing. Giuseppe Franza, 82, 98124 Messina, Italia – reclami@carontetourist.it;

Lingue

Il reclamo può essere presentato in lingua italiana e inglese. La Compagnia assicura la risposta nella medesima lingua utilizzata dall’utente.

Modulo di reclamo

L’utente può presentare il proprio reclamo utilizzando un apposito modulo, reperibile:

Ove l’utente decida di non utilizzare l’apposito modulo di cui sopra, il reclamo deve contenere gli elementi minimi di seguito riportati:

  1. riferimenti identificativi dell’utente (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità dell’utente;
  2. i riferimenti identificativi del viaggio effettuato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto);
  3. la descrizione della non coerenza del servizio, rilevata rispetto a uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o dalla carta dei servizi.

Termini

Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) 1177/2010, il reclamo deve essere trasmesso entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato prestato il servizio o avrebbe dovuto essere prestato.

Entro il termine di un mese dal ricevimento del reclamo, la Compagnia notifica all’utente che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. In ogni caso, la risposta definitiva è inoltrata al cliente entro il termine di due mesi dal ricevimento del reclamo.

Mancata risposta

In caso di mancata risposta, da parte della compagnia, entro i termini sopra riportati, l’utente può:

  1. avvalersi dello strumento di conciliazione presso la Camera di commercio di Messina;
  2. dopo aver presentato un reclamo alla compagnia e decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, è possibile rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti, tramite l’apposito sistema telematico (SiTe), disponibile sul sito web dell’Autorità, oppure con il modulo da inviare a mezzo di posta raccomandata all’indirizzo di via Nizza n. 230, 10126 – Torino, oppure:
    - via e‐mail all’indirizzo art@autorita‐trasporti.it;
    - via Pec all’indirizzo pec@autorita‐trasporti.it.

Indennizzo automatico

L’utente ha diritto di ricevere un indennizzo automatico, commisurato al prezzo del biglietto, riferibile al servizio di trasporto, in misura non inferiore al:

  • 10% nel caso di risposta fornita tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
  • 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo;

L’indennizzo non è dovuto nei casi in cui:

  • l’importo è inferiore a 6 euro;
  • il reclamo non è stato trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previste dal presente documento;
  • all’utente è già stato corrisposto un indennizzo di cui ai precedenti punti, relativamente a un reclamo avente per oggetto il medesimo viaggio.

Art. 15 - Animali

I passeggeri sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato a cose o a persone dai loro animali.

La Società declina qualsiasi responsabilità per eventuale sequestro o soppressione degli animali da parte delle Autorità sanitarie del porto di sbarco/imbarco, nonché per lesioni, perdita o morte degli stessi verificatesi durante il trasporto o durante l’imbarco e/o lo sbarco.

Il trasporto di animali domestici di taglia piccola al seguito del passeggero è consentito, salvo diversa prescrizione di legge, purché siano muniti dell'iscrizione all'anagrafe canina, del certificato di buona salute rilasciato dal medico veterinario e di tutte le vaccinazioni necessarie, ove dovute, e a condizione che sia stato acquistato il relativo biglietto, qualora sia previsto il pagamento per il trasporto dell’animale dal listino della Società.

In conformità alle normative igienico – sanitarie, gli animali domestici, quando accettati dalla Società, devono viaggiare nei locali a loro riservati (ove il mezzo nautico ne sia provvisto), essendo assolutamente vietato ai passeggeri di tenerli all’interno dei locali. Fanno eccezione alle norme sopracitate i cani guida al seguito dei passeggeri non vedenti.

L’imbarco di animali domestici non di piccola taglia è soggetto all’insindacabile permesso da parte del Comandante della nave.

Fermo restando quanto precede e l’esclusiva responsabilità del passeggero per danni a cose o a persone cagionati dagli animali, in caso di autorizzazione all’imbarco i cani non di piccola taglia devono essere muniti di museruola e di guinzaglio durante tutta la durata del viaggio.

In ogni caso, il trasporto di tutti gli animali (di piccola taglia e non) avviene sempre a esclusivo rischio del passeggero e/o del loro proprietario e la loro ammissione a bordo da parte del Comandante non costituisce assunzione di responsabilità alcuna da parte della nave e della Società.

Art. 16 - Passeggeri disabili e persone a mobilità ridotta

La Società fornisce il proprio servizio di trasporto alle persone con disabilità e a mobilità ridotta alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri.

In conformità al regolamento UE/1177/2010, è onere delle persone disabili e a mobilità ridotta segnalare per iscritto, al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici.

Per qualsiasi altro tipo di assistenza, le stesse devono informare anche in via elettronica la Società o l’operatore del terminale con almeno quarantotto ore d’anticipo e presentarsi in un luogo designato almeno 60 minuti prima della partenza.

In conformità all’art. 8 del regolamento UE/1177/2010, la Società può rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta ai fini dell’osservanza di obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell’Unione europea o nazionale ovvero ai fini dell’osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle Autorità competenti, ovvero qualora la progettazione del porto renda impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto in condizioni di sicurezza. In tale caso, la Società informa la persona disabile o la persona con mobilità ridotta e procede al rimborso in caso di emissione del biglietto.

Le navi, ove previsto e in relazione alla tipologia del servizio erogato, in conformità alle vigenti normative sono dotate di cabine disabili in numero limitato.

Le unità navali sono attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Le unità navali possiedono gli specifici requisiti minimi richiesti per l’accesso e la permanenza a bordo senza discriminazioni nel Capitolato tecnico e, comunque, le dotazioni di bordo per l’accesso e la permanenza sulla nave delle PMR rispettano i principi tecnici e la normativa in materia (D.lgs 45/2000 e s.m.i., Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).

In relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le Persone a Mobilità Ridotta nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto alla società di Navigazione per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

  • di non accettare una prenotazione o di non emettere un biglietto
  • di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta, purchè la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

La Società di Navigazione ha l’obbligo, altresì, di cooperare con gli Enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza specifica alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:

  1. l’assistenza è fornita a condizione che la richiesta e il tipo di assistenza specifica necessaria per la persona a mobilità ridotta sia comunicata con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo alla Società di Navigazione anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purchè sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;
  2. la Società di Navigazione adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche relative all’assistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via internet;
  3. se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), la Società di Navigazione fa tutto il possibile per garantire che l’assistenza venga fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;
  4. l’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenti nel punto designato almeno 30 (trenta) minuti prima dell’orario di partenza pubblicato;
  5. se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un animale da assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica alla Società di Navigazione, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi passeggeri.

la Società di Navigazione, inoltre:

  • assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le necessità delle persone disabili e a mobilità ridotta, fornendo una formazione incentrata sull’assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità,
  • assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito dalla Società di Navigazione, che si adopererà a fornire, ove possibile, rapidamente attrezzatura di sostituzione.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i, nonché al Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 129 “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”, visionabile sul sito carontetourist.it.

Art. 17 - Responsabilità del Vettore - Franchigia

La responsabilità del Vettore per perdita e/o danni a cose e/o a persone è disciplinata dal Codice della Navigazione o dal Regolamento UE n. 392/2002, se applicabile obbligatoriamente in funzione della classificazione della nave ai sensi della Direttiva 98/18/CE.

La Società non risponde di perdite e/o avarie sia ai veicoli e/o contenitori sia alla merce ivi contenuta, che possano verificarsi prima e durante l’imbarco, anche a bordo della nave, durante la navigazione (fatta salva la sola ipotesi di colpa grave della Società), nonché durante o successivamente allo sbarco.

Fermo quanto precede, eventuali danni ai veicoli o qualsiasi altro evento dannoso avvenuto durante il trasporto devono essere fatti constatare dal passeggero al Comando della nave ovvero agli agenti e/o agli Ufficiali di bordo - a pena di decadenza - prima dello sbarco.

Allo scopo, il passeggero deve presentare denuncia a uno degli ufficiali di bordo che provvede alla constatazione con apposito modulo, che deve essere sottoscritto dal passeggero.

In caso di sinistro a bordo, il passeggero è comunque tenuto a denunciare immediatamente l’accaduto al Comandante che provvede, qualora se ne presenti la necessità, a redigere l’eventuale verbale per avviare le opportune pratiche assicurative.

In caso contrario, e dunque in assenza di un verbale del Comandante in servizio, la società non accetta alcuna denuncia riguardante sinistri verificatisi a bordo delle proprie navi e/o nelle aree di propria competenza.

Per i bagagli e gli oggetti non consegnati dal passeggero alla Società, quest’ultima non è responsabile della perdita e/o delle avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse siano state determinate da causa imputabile alla Società stessa.

La Società non risponde di danni e/o avarie imputabili ad atti od omissioni di terzi.

Fatti salvi tutti i limiti di legge applicabili, la responsabilità della Società è comunque soggetta ad una franchigia di 330 unità di conto, in caso di danni a un veicolo, e a una franchigia di 149 unità di conto (per passeggero), in caso di perdita o danni ad altri bagagli.

Art. 18 - Bagagli

Tutti gli oggetti di valore, gioielli, denaro contante, carte di credito traveller’s cheques, ecc. possono essere depositati nelle apposite cassette di sicurezza della nave o, in loro mancanza, consegnati in busta chiusa e sigillata al Commissariato di bordo che rilascia ricevuta di tale busta senza controllarne il contenuto.

Resta in ogni caso convenuto che, anche per i bagagli e gli oggetti non consegnati alla Società, la responsabilità di quest’ultima è limitata come per legge.

Nessuna domanda di risarcimento, perdita od altri danni sofferti dai bagagli sarà ammessa se lo stato dei medesimi non sia riconosciuto all’arrivo in contraddittorio con il Comando di bordo e non risulti da regolare verbale.

Sono considerati ed ammessi come bagaglio gli effetti che, per uso personale del passeggero, vengono ordinariamente trasportati in valigie, sacchi da viaggio, scatole e simili. Se si includono nel bagaglio oggetti di altra natura, il passeggero deve il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre il risarcimento dei danni.

Sono ammessi come bagaglio anche, i campionari dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 20.

La Società declina ogni responsabilità per il furto degli oggetti e/o dei bagagli lasciati incustoditi.

Per quanto riguarda la responsabilità della Società sono applicabili le norme previste dagli artt. 411 e 412 del Codice della Navigazione.

Art. 19 - Informazione sui passeggeri

In ottemperanza al d.m. 13 ottobre 1999 a recepimento della direttiva CEE 98/41 del 18.06.1998 e alle normative relative all’applicazione del codice ISPS sulle norme antiterrorismo, ove questo è attivo, tutti i passeggeri sono tenuti a comunicare già in fase di prenotazione e, comunque, al momento dell’acquisto del titolo di viaggio, le proprie generalità e cioè: cognome, nome o iniziale dello stesso, sesso, categoria di età (neonato, bambino, minore di anni 18 e maggiore di anni 14, adulto), luogo e data di nascita e un recapito telefonico.

Art. 20 - Responsabilità

Il Comandante è ufficiale di polizia giudiziaria e, in tale qualità, esercita i poteri di cui agli artt.221 e seguenti del Codice di Procedura Penale, nel caso che siano commessi reati a bordo in corso di navigazione ed esercita la sua autorità su tutte le persone che si trovano a bordo (equipaggio e passeggeri). Egli ha poteri disciplinari e di polizia di sicurezza della navigazione.

Il passeggero, dal momento dell’imbarco e fino allo sbarco, deve attenersi alle disposizioni date dal Comando di bordo; inoltre deve improntare il suo comportamento alla comune diligenza e prudenza, vigilando sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone e degli animali che sono sotto la sua custodia, nonché sulla sicurezza delle proprie cose, e ciò ove più lo richiedano le condizioni meteo-marine del viaggio.

In caso di emergenza, i passeggeri devono mettersi a disposizione del Comandante e degli Ufficiali e devono eseguire disciplinatamente gli ordini e le prescrizioni che riceveranno.

In conformità alle vigenti norme antiterroristiche (ISPS), i passeggeri possono in qualsiasi momento essere soggetti a ispezione del bagaglio e\o richiesta di esibizione di documenti di identità da parte degli Ufficiali della nave.

Tutti i passeggeri devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi sono responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti Autorità e nei confronti della Società. La Società ha diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni.

Responsabilità dei veicoli e del carico

Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico deve provvedere, a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzatura del carico, sul veicolo o all’interno del contenitore, nonché alla chiusura, copertura e piombatura del veicolo stesso e/o contenitore. Pertanto, Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico rimane responsabile, solidalmente con il proprietario del carico e il caricatore/mittente (se diversi dal conducente), per i danni alla società e a terzi derivanti dalla inosservanza delle dette prescrizioni. In nessun caso, la Società è responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivanti da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzatura, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e sono soggetti a un supplemento di nolo, secondo i prezzi vigenti.

Il veicolo, comprensivo di eventuale rimorchio e/o roulotte, con quanto ivi contenuto, in assenza di apposita dichiarazione scritta del passeggero, del conducente o il responsabile del carico, si intende accettato dalla Società, senza dichiarazione di valore: pertanto, la responsabilità della Società per perdita e/o danni al veicolo, fermi gli esoneri e la franchigia di cui all’art. 17, non può eccedere il limite di legge.

È obbligatorio presentare all’imbarco veicoli con il carico imballato, sistemato e rizzato opportunamente e con gli accorgimenti e gli eventuali sistemi di custodia richiesti dal tipo di merce e dal tipo di veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare;

Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico rimane, inoltre, esclusivamente responsabile di eventuali danni al proprio veicolo, alle merci e ai bagagli ivi contenuti, alla propria persona, nonché alle persone presenti sul veicolo.

Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico è, inoltre, esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, loro veicoli, merci e bagagli.

Il passeggero, il conducente o il responsabile del carico deve esibire, al momento della presentazione all’imbarco dei veicoli e dei contenitori, il documento di trasporto emesso dalla Società o dai suoi Agenti, un proprio documento di riconoscimento, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto, compresi quelli doganali.

La Società, infatti, non risponde di eventuali ammanchi di bagagli e/o oggetti personali all’interno del veicolo.

La Società non è responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave. Resta inteso che, in caso di abbattimento del carico, le spese di ripristino e quant’altre necessarie, sono a carico dell’avente diritto alla riconsegna, anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.

L’accettazione dell’imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell’esistenza delle condizioni di cui al presente documento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Società, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori e alla sistemazione del carico.

Il caricatore è, comunque, responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti a inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui al presente articolo.

Qualora il consegnatario o autista dei veicoli o contenitori presentati all’imbarco sia persona diversa dal caricatore indicato nel documento di trasporto, l’anzidetto consegnatario o autista sottoscrive il contratto di trasporto in nome e per conto del caricatore, in qualità di mandatario del medesimo.

Art. 21 - Divieti

A bordo delle navi sociali è fatto assoluto divieto di:

  • tenere comportamenti o atteggiamenti che siano o possano essere causa di disturbo o molestia agli altri passeggeri;
  • esercitare a bordo il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili ed offrire servizi o accompagnamento ai passeggeri senza aver ricevuto specifica autorizzazione da parte della Società;
  • utilizzare la propria sistemazione a bordo modificandone la sua specifica funzione;
  • fumare nelle zone interne della nave;
  • aprire e chiudere gli oblò ed i finestrini, nonché manomettere arredi ed attrezzature di bordo, per quanto sopra, i passeggeri devono rivolgersi esclusivamente al personale della nave;
  • trasportare lettere e plichi soggetti a tasse postali;
  • gettare in mare oggetti di alcun genere.

Art. 22 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e del bagaglio al seguito, si prescrivono con il decorso dei termini previsti dall’art.418 del Codice della Navigazione.

In ogni caso, fermi restando i termini previsti nel precedente comma del presente articolo, il passeggero che subisce sinistri alla propria persona dipendenti da fatti verificatisi all’inizio dell’imbarco fino al compimento dello sbarco, deve comunque segnalarli al Comando di bordo prima dello sbarco definitivo.