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Siremar

Risarcimento attrezzature per la mobilità

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Ai sensi del Regolamento UE 1177/2010, la C&T Isole Minori è responsabile del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell’operatore del terminale.

La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.

Il risarcimento corrisponde al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione.

Il risarcimento non si applicano laddove si applichi l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

Eventuali richieste di risarcimento dovranno essere inviate a servizioclienti@carontetourist.it.

Al fine di garantirsi il buon esito della pratica, il passeggero è invitato a denunciare sempre eventuali danneggiamenti alle proprie attrezzature per la mobilità al Comando di bordo, qualora sia anche solo ipotizzata la responsabilità del vettore.