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Giovedì, 8 Luglio, 2021 - 17:45

Siglato accordo sui servizi minimi garantiti

Siglato accordo sui servizi minimi garantiti

Lo scorso 4 maggio Caronte & Tourist Isole Minori aveva trasmesso alla “Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali” l’accordo sottoscritto il 30 aprile con le organizzazioni sindacali in materia di diritto allo sciopero nei trasporti marittimi da e per le isole minori della Sicilia.

Avevano firmato l’accordo Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Uslac-Uncdim e - in tavolo separato - Federmar-Cisal e Ugl Mare e Porti.

Giunge adesso notizia che la Commissione, in prima lettura e non ritenendo necessario alcun approfondimento, ha valutato idoneo l’accordo disponendo la notifica della propria delibera a C&T Isole Minori, alle organizzazioni sindacali firmatarie, alle associazioni dei consumatori e a tutti gli altri soggetti indicati dalla legge n°146/1990.

Per la Commissione gli accordi “assicurano una efficace realizzazione del sistema di garanzie” previsto dalla legge n°146/1990 e dalla successiva legge n°83/2000.

Apprezzati in particolare il principio della “rarefazione” (l’obbligo cioè di rispettare un intervallo minimo di 10 giorni tra uno sciopero e quello successivo); la “puntuale regolamentazione” in materia di procedure di raffreddamento e conciliazione; i criteri individuati per garantire insieme “l’esercizio del diritto di sciopero e i diritti costituzionali degli utenti”; la tabella dei servizi minimi garantiti in caso di astensione dal lavoro.

Ecco di seguito alcuni punti dell’accordo:

Art.9 – Periodi di franchigia ed esclusioni

  1. Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di franchigia perché considerati di più intenso traffico e/o di interesse prioritario per i residenti delle isole minori:
  • dal 18 dicembre al 7 gennaio;
  • le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
  • dal 24 aprile al 2 maggio;
  • dal 28 luglio al 5 settembre o, se successivo, al termine dell’orario estivo;
  • dal 30 ottobre al 5 novembre;
  • dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie nazionali nonché le consultazioni elettorali ragionali e amministrative generali e le consultazioni referendarie nazionali;
  • la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali e amministrative parziali;
  • le giornate di sabato e domenica;
  • nella giornata immediatamente successiva all’assenza di collegamenti da e per le isole minori dovute ad avverse condizioni meteomarine;
  • in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale.
  1. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti per le revoche tardive.

 

Art.10 – Servizi minimi indispensabili

In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l’azienda garantiscono la regolare effettuazione delle corse previste.

Le linee (C2-C6: MILAZZO - EOLIE INTERISOLE; C3-C4 MILAZZO – EOLIE; D1: PALERMO – USTICA; D2 D3: TRAPANI EGADI; D4: TRAPANI PANTELLERIA; D5 P.EMPEDOCLE – PELAGIE) dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmi.

I collegamenti “isole-terraferma” (per esempio: Eolie-Milazzo) dovranno essere garantiti sino all’arrivo del mezzo sulla terraferma.

Nessun mezzo potrà interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti.

Tali linee sono “protette” anche ove l’astensione inizi dopo l’orario di partenza della linea.

Per esempio: se una linea inizia alle ore 7.00 e termina alle ore 10.00 deve essere completata anche nel caso l’astensione inizi alle ore 9.00.

A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi.

Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea può terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia. Vengono pertanto definite a tal scopo come le “linee lunghe” quelle di collegamento tra la terraferma e Panarea, Ginostra, Stromboli, Filicudi e Alicudi, Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Napoli.